… E finalmente il 12 dicembre arrivarono i sorteggi per la formazione delle Commissioni dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. Nei neonati Dipartimenti, alle prese con le chiusure dei bilanci e con gli ultimi Consigli prima della fine dell’anno, si visse un corale e concitato pomeriggio alla ricerca affannosa dei numeri “giusti”. Dall’ora di pranzo circolava, on line, una sbiadita e sfuocata foto del tabellone: “ma è un 26? O un 28? Maledizione quanto si assomigliano il 6 e l’8!”. In tarda serata i dubbi erano fugati e la settimana successiva i decreti di nomina sancirono l’ufficialità dei sorteggi.
Proprio da lì bisogna partire per qualche riflessione che evidenzi il paradosso che coinvolge tutto il mondo dell’antichistica. Perché, come vedremo, mentre alcune materie si avvantaggiano grandemente, altre si vedono invece pesantemente penalizzate con probabili ed inevitabili conseguenze negative in termini di future quantità di abilitati.
Le Commissioni infatti sono state sorteggiate non una per ogni materia (SSD settore scientifico disciplinare), ma una per ogni settore concorsuale. Un meccanismo facile, nonostante le apparenze, voluto dalla Riforma Gelmini (art. 15 Legge 30/12/2010, n. 240[1]) e perfezionato dal Decreto Ministeriale n. 336 (29 luglio 2011), per mettere fine all’eccessiva e, in taluni casi speciosa, frammentarietà dei singoli settori scientifici disciplinari. A tal fine è stato creato un sistema di aggregazione tra materie “a matrioska” o, se preferite, “a scatole cinesi”: 14 macrosettori contengono uno o più settori concorsuali; ogni settore concorsuale, a sua volta, comprende più settori scientifico-disciplinari.
Il lavoro di rideterminazione dei settori svolto dal Ministero non deve essere stato facile. Due le modalità seguite per procedere: da un lato –laddove possibile- è evidente, l’analogia e la sintonia delle tematiche di ricerca, dall’altro considerazioni di ordine quantitativo legate ESCLUSIVAMENTE al numero degli Ordinari. Il DM 336 non torna sul punto, ma l’art 15 c. 2 della Legge Gelmini (riportato in nota per intero) scrive: ”Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno trenta professori di prima fascia.” Bene.
Tenendosi il calcolo non sul numero complessivo degli afferenti alle singole discipline (Ordinari, Associati, Ricercatori), ma solo sul numero degli Ordinari è chiaro che si producono storture e non da poco: chi ha pochi incardinati, ma un alto numero di Professori di I fascia si vede largamente avvantaggiato e premiato. Gli altri, per crescere, possono aspettare.
Basta dare un’occhiata veloce alle tabella A allegata al già ricordato DM n.336 per fare emergere una serie di “strane” anomalie ed incongruenze. Vediamone alcune. Il settore concorsuale più affollato tra quelli che ci riguardano è certamente costituito da 10/A1 Archeologia. Vi convergono ben 8 materie che in comune hanno solo la metodologia dello scavo e della ricognizione (e neanche tutte perché L-ANT 04 Numismatica è compresa qui e non tra le Storie, come forse sarebbe stato più opportuno). Per il resto le affinità tematiche possono risultare davvero scarse per non dire del tutto assenti: troppo ampio l’arco cronologico coperto, come pure le aree geografiche. Si va dai castellieri del Bronzo Medio al Palazzo di Festos, dalle province romane del Danubio o del nord Africa ai monasteri medievali delle Puglie passando (magari sulla via del ritorno!) per il Partenone, i Fori Imperiali ed il rilievo storico romano.
Non basta. Gli incardinati (Professori Ordinari, Associati e Ricercatori) di tutti i settori disciplinari compresi in 10/A1 (Archeologia) ammontano alla ragguardevole cifra di 416. Gli Ordinari solo sono 82 cui vanno sommati 10 Professori Straordinari. Il risultato del sorteggio del 12 dicembre parla chiaro: un topografo, un medievista, un classicista, un preistorico, esperto del Mediterraneo occidentale e del mondo punico il membro straniero. Data l’estrema varietà delle materie comprese nel settore concorsuale ognuno di loro è un consul sine collega.Totalmente non rappresentati gli altri settori.
L’altra bizzarria riguarda il macro settore 10/D Scienze dell’Antichità. Già. Le nostre ex-Facoltà sono state piene di Dipartimenti di Scienze dell’Antichità, ma si è mai visto un Dipartimento di Scienze dell’Antichità che escludesse l’archeologia classica? Storia e filologia soltanto, in questo strano rassemblement, sono conteggiate tra le Scienze dell’Antichità. Le due storie, quella greca e quella romana, che insieme cumulano 202 strutturati (dei quali 65 Ordinari e 3 Straordinari), sono state unite. Responso del sorteggio: una commissione formata da quattro storici romani e da un solo storico greco. Come a dire, anche in questo caso, che i destini di tutti gli storici greci d’Italia, per i prossimi due anni, dipenderanno da un altro consul sine collega, l’unico Ordinario di storia greca sorteggiato.
E veniamo alle Letterature perché qui le anomalie si fanno ancora più palesi ed apparentemente stravaganti. Letteratura cristiana antica (42 incardinati in tutto dei quali 16 Ordinari) è compresa in ben tre settori concorsuali: compare infatti in 10/D2 Lingua e letteratura greca (71 Ordinari e 245 incardinati in totale), in 10D/3 Lingua e letteratura latina (79 Ordinari e 247 incardinati in tutto) ed infine, per non farsi mancare nulla, anche in 10/D4 Filologia classica e tardo antica (44 Ordinari -quindi al di sotto della soglia minima stabilita per legge- e un totale di 136 incardinati). Miiiiinchia, direbbe -a ragione- qualche mio amico; accidempolina, ribatterei io.
In realtà i commissari di Letteratura cristiana antica si sono presentati esclusivamente nel settore concorsuale 10/D4. Così, come l’esito dei sorteggi ha confermato, grecisti e latinisti hanno ottenuto commissioni formate da Ordinari pressoché esclusivamente afferenti a quegli specifici settori scientifico-disciplinari (quattro latinisti per Lingua e letteratura latina; tre grecisti ed un bizantinista per Lingue e letteratura greca). Non basta. Perché molto spesso, sia grecisti che latinisti hanno potuto presentare domanda doppia: sia per filologia che per lingua e letteratura greca o latina. Nessun consul è sine collega.
La speranza resta appesa agli artt. 4 e 5 dello stesso DM 336, 29 luglio 2011: art 4:” Il Ministero verifica con cadenza biennale la consistenza numerica a regime dei settori concorsuali e dei settori scientifico disciplinari in relazione a quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale verifica è effettuata almeno sessanta giorni prima dell’indizione delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16 della stessa legge”; art. 5:“In prima applicazione, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero verifica l’adeguatezza dei settori concorsuali e dei settori scientifico disciplinari di cui all’allegato A e, sentito il C.U.N., provvede, ove necessario, ad avviare le procedure per la loro rideterminazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale verifica viene ripetuta con cadenza almeno biennale “
Ammesso che le modalità dell’abilitazione nazionale restino tali, è questa un’eredità che il prossimo Ministro dell’Istruzione e dell’Università farebbe bene a mettere nella sua Agenda o, almeno, nella sua agendina.
Elle
[1] Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 15 (Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 18, 22, 23 e 24 della presente legge, nonche’ per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all’articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 2. Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno trenta professori di prima fascia. 3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale.
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